00 28/02/2016 18:56
Esclusa la possibilità di cumulare periodi diversi
Quesito trasmesso con nota n. 336 del 22.1.2016 dal Procuratore Generale f.f. presso la
Corte di Appello di Salerno relativo alla possibilità di cumulare contemporaneamente
due corsi formativi ex art. 73 legge 98/2013 presso diversi Uffici giudiziari.
Il Consiglio,
- letta la nota n. 336 in data 22.1.2016 con cui il Procuratore Generale della Repubblica f.f..
presso la Corte di Appello di Salerno pone il quesito circa la possibilità di cumulare due
periodi di tirocinio svolti presso due diversi uffici al fine del raggiungimento del limite
temporale utile per l’accesso alle professioni legali ed ai concorsi pubblici,
osserva:
il problema sollevato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno è
risolvibile alla luce della ratio ispiratrice della normativa riguardante i tirocini formativi.
Va in tal senso ricordato che, già a partire dalla metà degli anni duemila, si era assistito alla
sottoscrizione di convenzioni con enti locali, per lo più Ordini Avvocati e Università, per lo
svolgimento presso i Tribunale di tirocini e stages. Si era partiti da convenzioni stipulate
dagli Uffici giudiziari con gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) per
l’utilizzo, a fini di formazione professionale, di lavoratori socialmente utili, di cassintegrati e
di disoccupati, di giovani iscritti in cooperative appositamente costituite, utilizzati soprattutto
per riempire i vuoti gradualmente determinati nelle Cancellerie dai fisiologici pensionamenti
del personale amministrativo. Sono successivamente intervenute altre tipologie di
convenzioni specificamente rivolte alla formazione professionale in ambito giudiziario.
Vanno in particolare rammentate: le Convenzioni con le Scuole di Specializzazione delle
Professioni Forensi introdotte dall’art. 16 d.lgs 17 novembre 1997 n. 398, che prevedono la
possibilità che gli studenti svolgano, in modo obbligatorio, una parte della loro formazione
presso gli uffici giudiziari (150 ore); le Convenzioni con le Università, previste dall’art. 18
della legge 24 giugno 1997 n. 196 (c.d. legge Treu), ed attualmente art. 1, comma 32, della
legge 92/2012 (legge Fornero), che consentono agli studenti universitari di effettuare stage
presso aziende e Pubbliche Amministrazioni, compresa l’amministrazione giudiziaria; le
Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati, con le Università e con le SSPL, disciplinate
dall’art. 37 legge 111/2011, che consentono la possibilità di un tirocinio presso gli uffici,
di durata sino ad un anno, sostitutivo dei percorsi formativi dell’ente sottoscrittore (pratica
forense, dottorato di ricerca e tirocinio presso la SSPL).
L’art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98), ha introdotto la
possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso
gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e
redazione di bozze, senza richiedere necessariamente, ma senza tuttavia escluderla, la
stipula di una convenzione, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al
dirigente dell’ufficio giudiziario.
Deve dunque ritenersi che proprio la natura “negoziale” del rapporto che lega il tirocinante a
uno specifico ufficio, non consenta di ipotizzare né trasferimenti di sede, né frazionamenti
del tirocinio presso Uffici giudiziari diversi, con il che si snaturerebbe di fatto la peculiare
natura dell’istituto,
delibera
di rispondere alla nota del Procuratore Generale della Repubblica f.f. presso la Corte di
Appello di Salerno nel senso di cui in parte motiva, evidenziando che il tirocinio formativo
deve avere luogo per intero presso l’Ufficio giudiziario per il quale è stata chiesta e ottenuta
l’ammissione.
Luigi Levita

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